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LEGGE 10 maggio 1970, n. 291

Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

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Testo in vigore dal:  9-6-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per assicurare il risanamento dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1968, gli enti autonomi del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e la istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, sono autorizzati a contrarre mutui con l'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 14.345.288.055, corrispondente all'ammontare accertato dei singoli disavanzi degli enti medesimi.