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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 1068

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Rieti.

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Testo in vigore dal:  6-2-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1957, registro n. 23 Interno, foglio n. 129, con il quale l'opera pia "Sisti", con sede in Rieti, è stata raggruppata con gli istituti riuniti di ricovero di Rieti, ed è stato approvato il relativo statuto, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;
Visto il decreto del medico provinciale di Rieti in data 8 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Rieti è stato classificato ospedale generale provinciale;
Visto il verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Rieti, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
a) terreni in località varie del comune di Rieti, specificamente elencati nell'allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 38.971.800;
b) fabbricati vari nel comune di Rieti, tra i quali un edificio adibito a sede dell'ospedale civile specificamente elencati nell'allegato al verbale della commissione predetta, per un valore approssimativo di lire 144.130.000;
c) titoli del debito pubblico dello Stato e titoli o valori diversi, specificamente elencati nell'allegato ai verbali della commissione predetta, per un valore di L. 7.103.675;
d) bestiame e scorte morte esistenti nella colonia dell'ente, come da allegato ai verbali della commissione predetta, per un valore approssimativo di L. 12.847.700;
e) giacenza medicinali ed articoli sanitari esistenti nella farmacia dell'ospedale, come da allegato ai verbali della commissione predetta, per un valore di lire 37.003.872;
f) beni mobili costituiti da attrezzature, arredi, etc., specificamente elencati nell'allegato ai verbali della commissione predetta, per un valore approssimativo di L. 87.574.334.
Il medico provinciale di Rieti, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1970

Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 27. - CARUSO