LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1002

Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Testo in vigore dal: 20-1-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi
compiti  istituzionali, di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre
1966,   numero   1034,   e'   autorizzata  a  partire  dall'esercizio
finanziario  1970  una  spesa  di  lire 70 milioni da iscrivere nello
stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.