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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1978)
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Testo in vigore dal:  27-3-1968

Art. 38

Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti

Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non più di 120 posti-letto.