stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1978)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-3-1968

Art. 37

Struttura interna degli ospedali specializzati


Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non più di venti.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non più di ottanta.