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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1978)
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Testo in vigore dal:  20-5-1975
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Art. 36

Struttura interna degli ospedali generali


Negli ospedali generali la sezione è l'unità funzionale che deve comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le sezioni di specialità possono comprendere anche un numero di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine.
La divisione è composta da 2 o più sezioni e comprende non meno di 50 e non più di 100 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni di specialità possono comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a trenta.
((Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unità operative stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei posti-letto non potrà essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali specializzati in odontoiatria e stomatologia))
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I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno un numero che, comunque, non può essere superiore a quello previsto per le sezioni di specialità.