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LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Ordinamento della professione di perito agrario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  14-3-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(((Titolo di perito agrario) ))
((
1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4
))