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LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-5-1968

Art. 8


All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:
"L'acquavite di vino può essere posta in commercio con la denominazione brandy soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni".