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LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

Ordinamento della professione di mediatore marittimo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 4


Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, è istituito un ruolo dei mediatori marittimi.
Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto è indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 75, comma 1) che per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui al presente articolo.