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LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1997)
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Testo in vigore dal:  2-4-1968

Art. 11

(Misura del contributo previdenziale)


Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito, a decorrere dal 1 marzo 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1968 nella misura del 5,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1972 l'aliquota contributiva è stabilita nella misura definitiva del 6,10 per cento.
Il contributo è così ripartito tra enti e iscritti:
dal 10 marzo 1966 a carico dell'ente 2,60 per cento;
a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento;
dal 1 gennaio 1968 a carico dell'ente 3,00 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento;
dal 1 gennaio 1970 a carico dell'ente 3,35 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,85 per cento;
dal 10 gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 6,10 per cento.
Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso.
La retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità, quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati.
Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali i compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali pertanto non sono computabili agli effetti dell'indennita-premio di servizio e dell'assegno vitalizio.
Le somme dovute dai comuni e dalle province a titolo di contributi arretrati dal 1 marzo al 31 dicembre 1966 saranno computabili ai fini della eventuale autorizzazione all'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.