stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1978)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-3-1968

Art. 50

Convenzioni tra università ed enti ospedalieri


Qualora, in ordine alla stipula di convenzioni tra università ed enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non superabili dalle due parti od anche in sede di approvazione delle convenzioni medesime da parte delle autorità vigilanti, ogni decisione è demandata ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanità o, a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.