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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1978)
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Testo in vigore dal:  27-3-1968

Art. 4

Riconoscimento di enti ospedalieri esistenti


Con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale sentito il Consiglio provinciale di sanità, gli enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati enti ospedalieri.
Con lo stesso decreto è indicata la composizione del consiglio di amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9.
Il decreto del Presidente della Regione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.