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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1978)
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Testo in vigore dal:  27-3-1968

Art. 20

Categorie di ospedali


Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per convalescenti.
Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:
a) ospedali di zona;
b) ospedali provinciali;
c) ospedali regionali.
Gli ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di specialità.
Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o più specialità ufficialmente riconosciute.
Per le specialità non ufficialmente riconosciute la qualifica di ospedale specializzato è determinata con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.