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LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  28-12-1969
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Art. 38

(Aree fabbricabili)


Le aree fabbricabili, necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo, sono prescelte nell'ambito dei piani regolatori secondo le indicazioni dei piani territoriali di coordinamento, ove esistano.
Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte dal Consiglio di amministrazione dell'Università, al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, e ferme restando le norme vigenti sulle procedure per le varianti ai piani regolatori, è affidato ad una Commissione, presieduta dal rettore dell'Università e composta del Provveditore regionale alle opere pubbliche, dell'assessore ai lavori pubblici del Comune interessato, dell'assessore ai lavori pubblici della Provincia e di un esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione.
((Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee entro quindici giorni dall'emissione del giudizio di idoneità, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni))
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L'autorizzazione all'acquisto di aree è data alle Università ed alle istituzioni di cui all'articolo 42 dal prefetto senza limiti di valore.