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LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

Norme sui passaporti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal:  2-1-1968

Art. 5


Il passaporto è rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
a) in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;
b) all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.