LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213

Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attivita' parascolastiche inerenti all'istruzione primaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1974)
Testo in vigore dal: 7-1-1968
                               Art. 5.

  Insegnanti  elementari  ordinari  del  ruolo  normale  e  direttori
didattici possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso
cattedre  di  pedagogia  e psicologia delle universita' statali degli
studi,    attivita'    di    sperimentazione   didattica,   attivita'
parascolastiche  di  assistenza  e  vigilanza sanitaria, attivita' di
servizio  sociale  scolastico, attivita' presso il centro dei sussidi
audiovisivi,  attivita'  scolastiche integrative, alle dipendenze del
Ministero  della  pubblica  istruzione  nonche' ad attivita' connesse
alla  rieducazione  dei  minorenni  alle  dipendenze del Ministero di
grazia e giustizia.
  Il  numero complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle
attivita'  previste  dal primo comma, non puo' essere superiore a 700
unita'.  Detto  contingente  sara'  ripartito  fra  le  province, con
decreto   ministeriale,   sentita  la  terza  sezione  del  Consiglio
superiore  della  pubblica  istruzione  in  relazione  alle accertate
esigenze.
  Gli  insegnanti  e  i  direttori didattici, a seconda delle domande
specificamente  presentate, sono iscritti rispettivamente in distinte
graduatorie,   provinciali   e  nazionali  che,  per  ciascuna  delle
attivita'  previste  dal  primo  comma,  saranno compilate in base ai
titoli specifici e di servizio degli aspiranti.
  L'assegnazione   degli  insegnanti  e  dei  direttori  didattici  a
ciascuna  delle  attivita' predette e' disposta dal provveditore agli
studi  e,  rispettivamente,  dal Ministro per la pubblica istruzione,
secondo  l'ordine  delle  relative  graduatorie  e  in dipendenza del
numero dei posti conferibili.