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LEGGE 6 agosto 1967, n. 765

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1985)
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Testo in vigore dal:  1-9-1967

Art. 16


Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-quater:
"I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale".