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LEGGE 2 agosto 1967, n. 799

Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche.

Testo in vigore dal:  16-9-1967

Art. 35


L'articolo 86 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Le associazioni venatorie sono libere.
La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attività di interesse tecnico-venatorio la Federazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.
Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quello per l'interno, purché posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;
b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici.
Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.
Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso".