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LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  9-8-1967

Art. 46

(Norme per la costruzione delle nuove Universita)


Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministro per la pubblica istruzione nomina, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 33, appositi Comitati tecnico-amministrativi con i poteri dei Consigli di amministrazione universitari e con il particolare compito di provvedere all'allestimento degli edifici occorrenti. Di tali Comitati fanno parte in ogni caso un membro designato dall'Amministrazione provinciale ed uno dal Comune, sede dell'Università.
La rappresentanza legale di ciascun Comitato è attribuita al presidente del medesimo, eletto dal Comitato stesso.
I Comitati di cui ai precedenti commi amministrano le somme messe a loro disposizione per i fini, di cui alla presente legge, e si avvalgono dell'opera del Genio civile, quale proprio organo tecnico, ferme restando le disposizioni dell'articolo 39, in quanto applicabili.
I Comitati medesimi cessano all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università al quale effettuano le relative consegne, e comunque non oltre due anni dalla data della loro costituzione.