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LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

Ordinamento della professione degli agenti di cambio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal:  2-7-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La professione di agente di cambio è regolata dalle leggi vigenti e l'agente, dopo ottenuta la nomina, deve iscriversi agli Albi professionali.
L'iscrizione all'Albo professionale è sottoposta al pagamento della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.
L'uso abusivo del titolo di agente di cambio è punito a norma di legge.