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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1977)
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Testo in vigore dal:  11-6-1977
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Art. 8


L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono a Stati, a banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 ed all'articolo 7, semprechè detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi:
a) finanziamento di esportazioni italiane o di attività a queste collegate;
b) finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali;
c) contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, è abrogata la presente legge.