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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1977)
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Testo in vigore dal:  11-6-1977
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Art. 12


Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri può autorizzare gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad operare da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati.
Per le operazioni previste al comma precedente può essere autorizzata anche la corresponsione di contributi agli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito italiani stessi.
Alle operazioni di cui al primo comma si estendono le disposizioni previste per le operazioni di cui all'articolo 8.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, è abrogata la presente legge.