LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

Norme sui licenziamenti individuali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 26-5-1990
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  ((1.  Quando  risulti  accertato  che non ricorrono gli estremi del
licenziamento  per  giusta  causa o giustificato motivo, il datore di
lavoro  e'  tenuto  a  riassumere  il  prestatore  di lavoro entro il
termine   di  tre  giorni  o,  in  mancanza,  a  risarcire  il  danno
versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed
un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto  riguardo  al  numero  dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento  e alle condizioni delle parti. La misura massima della
predetta  indennita'  puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per
il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino
a  14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore
ai  venti  anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di
quindici prestatori di lavoro)).