LEGGE 6 agosto 1966, n. 625

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1970)
Testo in vigore dal: 15-3-1970
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  Ai  mutilati  e invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei
cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa,
((di  natura non esclusivamente psichica)), nella misura superiore ai
due  terzi  e' concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero
dell'interno,  un  assegno mensile di assistenza nella misura di lire
8.000,  elevato  a  lire  12.000 a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  legge  30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
  Agli  effetti  del  presente  articolo  l'incapacita' lavorativa e'
quella  derivante  da  minorazioni  congenite o acquisite, ((anche di
natura  non  esclusivamente  psichica))  e non dipendenti da cause di
guerra, di lavoro o di servizio.
  Le  condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno
sono  quelle  stabilite dall'articolo 26 della citata legge 30 aprile
1969, n. 153.
  L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento e coloro che
siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
  A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, o rendite di qualsiasi
natura o provenienza di importo inferiore alle lire 12.000, l'assegno
di cui al primo comma e' ridotto in misura corrispondente all'importo
del trattamento gia' goduto.
  Con  la  mensilita'  relativa  al  mese  di dicembre e' concesso un
tredicesimo  assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione
alle mensilita' corrisposte nell'anno.
  La  concessione  dell'assegno  e'  autorizzata, previo accertamento
delle condizioni di cui ai commi precedenti, dal comitato provinciale
di   assistenza   e   beneficenza   pubblica,   del  quale  fa  parte
limitatamente    all'applicazione    della    presente    legge,   un
rappresentante   dell'Associazione   nazionale  mutilati  e  invalidi
civili,   nominato   con   decreto   del   prefetto  su  designazione
dell'associazione stessa.
  Avverso  la  decisione  del comitato provinciale l'interessato puo'
presentare  ricorso  in  carta  semplice al Ministero dell'interno 30
giorni dalla notifica.