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LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1199

Esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa.

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Testo in vigore dal:  24-11-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I trattamenti minimi spettanti ai pensionati dello Istituto nazionale della previdenza sociale sono dovuti anche a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi.
Sono pertanto abrogati, con effetto dal 1 gennaio 1965, la lettera b) del secondo comma, il settimo e l'ultimo comma, dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT MORO - DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE