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LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1981)
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Testo in vigore dal:  31-8-1965

Art. 2


Tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla. Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è da comprendere, con effetto dal 1 luglio 1965, l'indennità integrativa speciale eventualmente concessa con l'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000.
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardati dall'articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono computabili con effetto dal 1 gennaio 1963:
1) gli assegni di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 361 e 28 gennaio 1963, n. 20;
2) i compensi mensili previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, per i casi di segretari che prestino servizio nelle sedi di reggenza.