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LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1994)
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Testo in vigore dal:  15-8-1965

Art. 26


Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
La gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrisponderà al Fondo sociale:
a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera d) del precedente articolo 3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
b) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle inadempienze nel versamento dei contributi alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera h) del precedente articolo 3.
La misura del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a norma della precedente lettera a) è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze di gestione.
Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo antecedente al primo gennaio 1965, in applicazione dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del predetto Fondo per l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base del rapporto proporzionale tra l'ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate a tutto il 31 dicembre 1960, rispettivamente, dalle predette due gestioni.