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LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1968)
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Testo in vigore dal:  30-6-1965

Art. 7

Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di sviluppo turistico


Le agevolazioni alle iniziative industriali prevista dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali.
Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'articolo 18 si applicano in tutti i territori meridionali.
Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:
a) gli interventi di cui all'articolo 6, purché rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;
b) le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed I comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;
c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolari depressione;
d) nonché a concedere le agevolazioni previste dai successivi articoli 10 e 11 per le attività agricole, purché rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.
La Cassa è autorizzata a realizzare, in tutto il territorio meridionale, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso - ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque - e le connesse reti fognarie.