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LEGGE 18 febbraio 1963, n. 224

Modifica all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2002)
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Testo in vigore dal:  24-4-2002
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
"Il sindaco è tenuto a rilasciare, alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.
((La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO