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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Ordinamento della professione di giornalista.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2017)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 27

Albo: contenuto


L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza
((o il domicilio professionale))
e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.