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LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  20-7-1962

Art. 35

Emanazione dei regolamenti di esecuzione


Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare:
a) i requisiti ai quali devono rispondere la navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione;
b) i requisiti al quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonché le modalità dell'imbarco o dello sbarco delle merci medesime;
c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri;
d) le modalità per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli.