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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/1988)
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Testo in vigore dal:  26-10-1988
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Art. 7

Verifiche ispettive.


Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal Ministro le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.
Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale può ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarità.
((Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi nonché l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati))
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