stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1998)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-12-1962 al: 3-8-1967
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4.
L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste.
Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.
Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale è costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.
L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.
L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, né assumere partecipazioni, salvo, e previa autorizzazione del Comitato di Ministri, promuovere la costituzione di società estere, o assumervi partecipazioni, che abbiano come esclusivo oggetto la attività di esportazione ed importazione della energia elettrica con l'Italia.
Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191.
Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.
In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della, legge 21 marzo 1958, numero 259.