stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1998)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-12-1962

Art. 8


L'Ente nazionale non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.
In sostituzione delle imposte di cui al precedente comma, l'Ente nazionale corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica sulla energia elettrica prodotta nella misura fissa che verrà determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 con decreto avente valore di legge ordinaria da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella determinazione dell'aliquota relativa il Governo si atterrà al criterio di assicurare entrate fiscali globali non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, maggiorate del 10 per cento, e di garantire alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate nello stesso periodo e maggiorate del 10 per cento.
Col decreto di cui al secondo comma del presente articolo saranno altresì stabilite le modalità per la ripartizione del gettito del tributo fra gli enti che vi hanno diritto.
La determinazione dell'aliquota da applicarsi per il periodo successivo al 31 dicembre 1961 con legge ordinaria.