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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1337

Interpretazione dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, recante norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova.

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Testo in vigore dal:  26-9-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La zona industriale e del porto fluviale di Padova, di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, corrisponde nella planimetria, allegata alla legge stessa, al retinato grigio scuro sito ad est del centro urbano e diviso in due settori da un tratto del canale Piovego.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI FANFANI - SULLO - TAVIANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO