LEGGE 4 giugno 1962, n. 601

Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre.

Testo in vigore dal: 19-7-1962
                               Art. 2.

  Nelle  ore  di  lezione  destinate  allo  svolgimento  di elaborati
scritti,  gli  insegnanti ciechi saranno assistiti, al solo scopo del
controllo disciplinare, da persona di loro fiducia.
  All'inizio  di  ogni  anno  scolastico  gli  insegnanti ciechi, ove
occorra, comunicheranno per iscritto nominativo, qualifica e recapito
dell'assistente  prescelto  per  l'anno medesimo al capo Istituto cui
compete concedere o meno il nulla osta.
  In   caso   di   mancato  gradimento  il  capo  Istituto  invitera'
l'insegnante cieco a presentare il nominativo di altra persona.