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LEGGE 4 giugno 1962, n. 601

Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre.

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Testo in vigore dal:  19-7-1962

Art. 2


Nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, gli insegnanti ciechi saranno assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare, da persona di loro fiducia.
All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti ciechi, ove occorra, comunicheranno per iscritto nominativo, qualifica e recapito dell'assistente prescelto per l'anno medesimo al capo Istituto cui compete concedere o meno il nulla osta.
In caso di mancato gradimento il capo Istituto inviterà l'insegnante cieco a presentare il nominativo di altra persona.