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LEGGE 1 giugno 1961, n. 512

Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1961 al: 31-12-1997
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Art. 2



L'alta direzione del servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.
L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e al grado di generale di brigata. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di tenente colonnello.
Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non possa personalmente intervenire.