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LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  17-12-1961

Art. 17


Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.
Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma preciso delle imposte rimborsate dal contraente.