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LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1971)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961

Art. 16

Versamento del contributo. Tenuta dei conti


A decorrere dal 1 gennaio 1961 i contributi sono versati cumulativamente alla fine del mese successivo a quello cui si riferisce la relativa retribuzione.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita in apposito conto alle aziende tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data del pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1 settembre.
A tal fine, entro il 15 febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nell'anno precedente.
Il conto di cui al secondo comma del presente articolo viene chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.
Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare la prescritta comunicazione entro il termine del 15 febbraio sarà chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi più recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'imputazione dei contributi e dei versamenti al conto di cui al presente articolo non costituisce rapporto di conto corrente.
Qualora gli interessi risultanti a carico delle aziende alla fine dell'anno superino l'ammontare dell'1 per cento delle somme complessivamente ad esse addebitate nel corso dell'anno, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo una penalità pari al 20 per cento degli interessi medesimi.
Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.
I contributi e gli interessi calcolati sulla base della comunicazione di cui al terzo comma, o degli elementi di cui al quinto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 22.
L'estratto conto comunicato alle aziende con la diffida al pagamento costituisce prova idonea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 635 del Codice di procedura civile, secondo comma.