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LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1971)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961

Art. 12

Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.


Gli iscritti al Fondo ai quali è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere collocati in pensione per invalidità:
a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;
b) quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti.
Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.
La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera b) non può essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione.
Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento medesimo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, nonché il primo e secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.