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LEGGE 23 giugno 1961, n. 520

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprietà intellettuale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1993)
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Testo in vigore dal:  20-7-1961

Art. 7


Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata da una mensilità della retribuzione, in godimento all'atto della cessazione stessa, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.
L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lett. b), c) e d) dell'articolo 5, ed è ridotta di un terzo in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.
Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa e ai figli minori.