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LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  17-3-1963
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Art. 19

Credito di conduzione


È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario di prestiti di conduzione ai termini dell'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e al tasso d'interesse del 3 per cento, a favore di coltivatori diretti, singoli o associati, di mezzadri, coloni, compartecipanti, di aziende agricole e forestali in fase di trasformazione e di cooperative agricole.
Resta a carico dello Stato la differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'Istituto od ente finanziatore - al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie - e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente comma.
Alla liquidazione del concorso statale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo lo istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità che saranno previamente stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'importo del concorso statale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50 per cento.
Per le cambiali agrarie rilasciate per le operazioni contratte ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, si applica la tassa fissa di bollo nella misura dello 0,10 per mille indipendentemente dalla loro scadenza e dalla durata dell'operazione.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 febbraio 1963, n. 130 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, semprechè la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti."