LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1968)
Testo in vigore dal: 29-10-1968
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.

  ((La  Cassa  depositi  e  prestiti  e' autorizzata a concedere alle
province  ed  ai  comuni  che  concedono, in applicazione delle norme
della  presente  legge,  lo  sgravio  delle sovrimposte sui terreni e
delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi,
ammortizzabili  in  un  periodo non inferiore agli anni trenta. Nella
concessione  di  tali  mutui  i comuni e le province suddetti saranno
preferiti  agli  altri  enti che avessero presentato istanza anche in
precedente data per l'ottenimento di prestiti.
  Valgono  per  tali  mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2
gennaio   1913,   n.  453,  e  successive  modificazioni,  in  quanto
applicabili.  L'onere  per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui
anzidetti e' assunto dallo Stato)).