stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 aprile 1958, n. 364

Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  6-5-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.
Sono abrogati l'art. 5 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed ogni altra disposizione che assoggetta le persone indicate nel comma precedente ad un trattamento discriminatorio in confronto ai combattenti e reduci dell'Esercito italiano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI ZOLI - MEDICI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA