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LEGGE 10 dicembre 1957, n. 1188

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma.

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Testo in vigore dal:  3-1-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto nazionale di alla matematica, istituito in Roma con legge 13 luglio 1939, n. 1129, ha per fine di:
a) favorire lo sviluppo dei rami in formazione della matematica;
b) cooperare, con gli altri Istituti e Seminati matematici italiani per il progresso delle matematiche e curare una aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale;
c) diffondere i più importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo;
d) promuovere il collegamento tra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.).