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LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

Norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  27-6-1956

Art. 50

Abrogazione delle disposizioni
incompatibili Coordinamento in testo unico


Sono abrogate tutte disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche e quelle della presente legge.