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LEGGE 16 maggio 1956, n. 488

Adeguamento degli assegni di congrua al clero.

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Testo in vigore dal:  24-6-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono temporaneamente fissati, a decorrere dal 1 luglio 1954, nelle seguenti misure:
Arcivescovi di sede metropolitana........... L. 1.037.837
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati........ " 980.179
Canonici, prima e seconda dignità........... " 230.630
Canonici, altre dignita ed uffici di teologo
e penitenziere..................................... " 201.802
Canonici semplici........................... " 172.973
Beneficiati minori.......................... " 115.315
Parroci..................................... " 201.802
Vicari curati autonomi...................... " 115.315
Economi spirituali (assegno)................ " 72.072

I limiti di congrua e l'assegno, considerati nel precedente comma, sono fissati, a decorrere dal 1 luglio 1956, nelle seguenti misure:
Arcivescovi di sede metropolitana........... L. 1.124.323
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati........ " 1.061.861
Canonici, prima e seconda dignità........... " 249.850
Canonici, altre dignita ed uffici di teologo
e penitenziere..................................... " 218.618
Canonici semplici........................... " 187.387
Beneficiati minori.......................... " 124.925
Parroci..................................... " 218.618
Vicari curati autonomi...................... " 124.925
Economi spirituali (assegno)................ " 78.078