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LEGGE 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal:  1-1-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 5



Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui
((all'articolo 3))
entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.