LEGGE 23 marzo 1956, n. 167

Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale.

Testo in vigore dal: 4-4-1956
                               Art. 8.

  L'art.  264  del  Codice  penale militare di pace e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  264.  (Connessione di procedimenti). - Tra i procedimenti di
competenza  della autorita' giudiziaria ordinaria e i procedimenti di
competenza  dell'autorita'  giudiziaria  militare  si  ha connessione
solamente  quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo
da  piu'  persone  riunite  o da piu' persone anche in tempi e luoghi
diversi,  ma  in  concorso  tra  loro,  o  da  piu'  persone in danno
reciprocamente  le  une  delle altre, Ovvero delitti commessi gli uni
per   eseguire  o  per  occultare  gli  altri  o  per  conseguirne  o
assicurarne,  al  colpevole  o  ad  altri, il profitto, il prezzo, il
prodotto o la impunita'.
  Nei  casi  preveduti nel comma precedente e' competente per tutti i
procedimenti  l'autorita' giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte
di  cassazione,  su  ricorso del pubblico ministero presso il giudice
ordinario   o  presso  il  giudice  militare,  ovvero  risolvendo  un
conflitto,  puo'  ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza,
la separazione dei procedimenti.
  Il ricorso ha effetto sospensivo".