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LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/1980)
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Testo in vigore dal:  28-3-1956

Art. 39


L'art. 60 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:
"La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.
"Sono nulli i voti contenuti in schede che:
1) non sono quelle di cui agli allegati C) e D) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41
2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".